martedì 21 luglio 2009

Eolico a New York

La promessa sembra mantenuta e sui tetti della grande mela iniziano a comparire piccoli aerogeneratori
Il Sindaco di New York, Michael Bloomberg, lo aveva annunciato ad agosto ed ora lo skyline di New York presenta le nuove turbine eoliche installate sui tetti degli edifici della grande mela. L’energia eolica infatti si fa sempre più strada negli States, tuttavia data l’elevata densità del tessuto edilizio della metropoli, questa importante fonte di energia risulta sempre più compromessa disperdendo le brezze e rendendo sempre meno disponibili le utili raffiche di vento costanti. Pertanto se da un punto di vista specificatamente urbanistico non è possibile utilizzare le tradizionali installazioni cittadine delle pale eoliche, i piccoli aerogeneratori comparsi su alcuni tetti newyorchesi, sebbene soggetti agli stessi inconvenienti quanto alla costanza del vento iniziano a dare i primi visibili vantaggi. Queste nuove installazioni sono molto simili a ventilatori da tavolo o alle eliche degli aeroplani; inoltre rispetto alle tradizionali turbine queste forniscono l’energia prodotta direttamente alla casa dove è installata senza transitare nella rete elettrica. Tuttavia prima che venga introdotta in maniera estesa questa alternativa eolica è necessario risolvere i diversi problemi che ne compromettono l’effcienza.

mercoledì 15 luglio 2009

Impianti Eolici sino ad 1 Mw in Puglia senza DIA

In seguito alla presentazione di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto eolico di piccola taglia (potenza pari a 0,85 MW), da localizzare in area agricola non sottoposta a vincoli di natura paesaggistica, un comune pugliese ordinava al proponente di non effettuare l’intervento, “attesa la carenza della seguente documentazione”, precisando che l’impianto sarebbe sottoposto ad autorizzazione unica, e non a denuncia di inizio attività, perché in “ai sensi della delibera regionale n. 35 del 2007 la DIA si applica soltanto agli impianti eolici non superiori a 60 kw di potenza, oppure di potenza ricompresa tra 60 kw ed 1 MW ma comunque destinati all’autoconsumo. Nel caso di specie, trattandosi di impianto pari a 0,85 MW di potenza non destinato all’autoconsumo, si dovrebbe seguire il procedimento della autorizzazione espressa”.


Di fronte a tale decisione, la società presentava ricorso (adozione del provvedimento oltre il termine perentorio previsto per legge; sospensione atipica di un titolo edilizio già validamente formatosi; l’autorizzazione unica è prevista solo per i macro impianti), chiedendo anche il risarcimento dei danni patiti per effetto dei provvedimenti illegittimamente adottati.

Nell’accogliere il ricorso, il TAR di Lecce ha affermato che l’art. 27 della L.R. Puglia n. 1/2008 prevede l’applicazione degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380 del 2001 in merito a tutti gli impianti eolici on shore, a prescindere dalla destinazione finale dell’energia prodotta e purché la potenza elettrica nominale non superi 1 MW: deve pertanto ritenersi applicabile l’istituto della D.I.A ad un aerogeneratore di potenza pari a 0,85 MW non destinato all’autoconsumo, a prescindere dalle disposizioni contenute nella delibera regionale che limita la DIA ai soli impianti eolici on shore di potenza non superiore a 0,6 MW, oppure di potenza ricompresa tra 0,6 MW ed 1 MW ma destinati all’autoconsumo.

Tali specificazioni, inoltre, non solo sono sconosciute a livello di legislazione statale di principio, ma non sono neanche state riprodotte dalla L.R. Puglia n. 1/2008, che – per posizione e criterio cronologico – supera e assorbe senz’altro le richiamate disposizioni di carattere amministrativo.